I beni immateriali oggetto dell’istanza di Patent box devono generare componenti positivi del reddito. Così ha ribadito la circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate.

Nella medesima circolare l’Agenzia delle Entrate spiega che i metodi da preferire per la determinazione della quota di reddito determinata dal bene immateriale sono:

  • CUP (Comparable Uncontrolled Price Method) ovvero il metodo di confronto del prezzo
  • Profit Split Method ovvero il metodo della ripartizione dei profitti.

Il CUP, nell’ambito del Patent box, confronta il prezzo dei beni e o servizi in una transazione, che deve avere un elevato livello di compatibilità, comprendente le caratteristiche dei beni o servizi, l’analisi funzionale ed in tutte quelle caratteristiche che possono influenzarne le transazioni, quali ad esempio i termini contrattuali, le circostanze economiche e le eventuali strategie aziendali. Il metodo prevede anche che a fronte di una difficoltà nella comparazione del prezzo per differenze di effettuare ragionevoli aggiustamenti contabili, ma non tali da inficiarne l’efficacia.

Profit Split Method, sempre nell’ambito del Patent box è un metodo che richiede di analizzare la ripartizione del reddito tra le due entità quella routinaria e quella residuale determinata dal bene immateriale oggetto del Patent box. Mentre nella sua trattazione in ambito trafer pricing si ha una trattazione tra due soggetti che contribuiscono a generare il reddito. Nel caso specifico del Patent box, viene effettuata solo attraverso una valutazione estremamente analitica di tutti quei fattori che generano profitto.

Questi sono i metodi preferiti dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione del reddito da beni immateriali. La loro adozione però non è obbligatoria. Al convegno “Patent Box disciplina sostanziale e aspetti procedurali” organizzato a Torino il 21 marzo 2016 con la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate i relatori F. Sardi e G. Sorba della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, hanno inequivocabilmente chiarito che: anche gli altri metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento contemplati dall’OCSE, così come altre analitiche determinazioni del calcolo reddituale, possono essere accettate dall’Agenzia delle Entrate previa una dettagliata relazione sul metodo e sulle motivazione per cui è stato adottato.